È istituita in Alcamo l’Associazione «Jacopone da
Todi». Il funzionamento di detta associazione è regolato dal presente
statuto.
II. FINALITÀ
Art. 2
L’associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere
la conoscenza e la sensibilità intorno al patrimonio culturale sacro, con
particolare riferimento alla musica e al teatro, nel loro aspetto
storico-liturgico. Per il conseguimento di tali fini, l’associazione
promuoverà tutte quelle attività che riterrà più opportune. Privilegierà,
comunque, l’allestimento di rappresentazioni a carattere sacro e la
riproposizione di musiche tratte dal patrimonio liturgico.
III. SOCI
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere
ammesso tra i soci dovrà farne richiesta al presidente. I soci sono tenuti
a rispettare le norme statutarie.
Art. 4
I soci sono tenuti a contribuire economicamente nella
misura stabilita dal consiglio di gestione attraverso una quota sociale
annua.
Art. 5
Il vincolo sociale cessa in seguito a violazione delle
norme statutarie e/o regolamentari.
Art. 6
I soci si distinguono in:
a. soci fondatori (intervengono all’atto costitutivo
della associazione);
b. soci promotori (partecipano attivamente allo studio
e alla realizzazione dei lavori),
c. soci sostenitori (svolgono funzioni di sostegno e
consulenza culturale, tecnica, economica, morale).
IV. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 7
Il patrimonio sociale è costituito:
a. dalle quote versate e dagli apporti dei soci;
b. dalle riserve;
c. da elargizioni e contributi di enti o privati.
Art. 8
Il patrimonio dell’associazione è destinato
esclusivamente ai fini e per gli scopi del presente statuto.
Art. 9
L’esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno
Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di
gestione provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere reso
pubblico entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio.
V. ORGANI SOCIALI
Art. 10
Gli organi sociali dell’associazione sono:
a. L’assemblea dei soci;
b. il presidente dell’associazione;
c. il consiglio di gestione;
d. il comitato scientifico.
Art. 11
L’assemblea, validamente costituita dalla metà più uno
dei soci, delibera a maggioranza sulle attività dell’associazione e sulla
approvazione del bilancio; per la modifica dello statuto e dell’atto
costitutivo, come pure per lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio sociale, delibera con la maggioranza di almeno
tre quarti dei soci. L’assemblea elettiva, validamente costituita dai due
terzi dei soci, provvede una volta all’anno alla elezione delle cariche
sociali.
Art. 12
L’assemblea viene convocata, almeno una volta all’anno,
dal presidente o dal consiglio di gestione, o da almeno un terzo dei soci.
Art. 13
Il presidente dell’associazione viene eletto
dall’assemblea dei soci tra i soci promotori. Egli presiede l’assemblea ed
il consiglio di gestione, ha la rappresentanza legale della associazione,
può conferire procure o deleghe ed è membro di diritto del comitato
scientifico.
Art. 14
Il presidente sceglie tra i soci il segretario; questi
funge anche da tesoriere e provvede alla tenuta dei conti sociali.
Art. 15
Il consiglio di gestione è formato dal presidente
dell’associazione, da due membri eletti dall’assemblea e dal segretario,
il quale non ha diritto di voto. Amministra i fondi, programma ed
organizza le attività della associazione; delibera a maggioranza ed è
convocato dal presidente o da almeno due dei suoi membri,
Art. 16
Il comitato scientifico è formato dal presidente
dell’associazione e da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci
promotori. Svolge attività di studio, propone e promuove tutte le
iniziative dell’associazione. Tutti i suoi membri hanno pari diritti.
Art. 17
Il presidente, il segretario, il consiglio di gestione
durano in carica un anno.
Art. 18
Tutte le cariche ricoperte in seno agli organi sociali
si intendono onorifiche. Pertanto, coloro che ricoprono tali cariche non
riceveranno alcun compenso per l’espletamento del loro ufficio.
VI. DISPOSIZIONI GENERALI E SCIOGLIMENTO
Art. 19
Il funzionamento tecnico-amministrativo della
associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da
compilarsi a cura del consiglio di gestione. Detto regolamento rappresenta
l’insieme delle norme emanate e non può essere in contrasto con il
presente statuto. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i
poteri dei vari delegati e responsabili di determinate mansioni, il
trattamento economico di eventuali collaborazioni e quanto altro fosse
ritenuto necessario per il regolare andamento della gestione sociale.
Art. 20
L’associazione si scioglie per le cause previste dalla
legge. L’assemblea determina le modalità e nomina uno o più liquidatori,
fissandone i poteri. In caso di scioglimento e di liquidazione della
associazione, quanto residuato sarà devoluto ad opere o istituzioni
cattoliche, ovvero ad enti o istituzioni con finalità simili a quelli
dell’associazione.
Art. 21
Per quanto non è regolato dall’atto costitutivo, del
quale il presente statuto è parte integrante, si rimanda alle disposizioni
del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 1
a. Il versamento delle quote sociali va effettuato
in quote mensili ovvero quadrimestrali. Il mancato pagamento di dodici
mensilità comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di socio,
nonché dal diritto di elettorato attivo o passivo.
b. Il presidente, il segretario, i membri del
consiglio di gestione e del comotato scientifico decadono dalla carica
qualora non ottemperino puntualmente al versamento delle quote,
Art. 2
La partecipazione agli spettacoli dell’associazione è
subordinata alla presenza costante all’attività di preparazione, nonché
alla partecipazione effettiva ad un numero di prove non inferiore ai due
terzi del totale delle stesse, tranne in caso di diverso parere del
maestro del coro o del responsabile dell’attività teatrale.
Art. 3
L’assemblea, in caso di mancato raggiungimento del
numero legale in prima convocazione, risulterà comunque valida in seconda
convocazione. Nei casi previsti dall’art. 11 dello Statuto vigono le norme
dell’articolo stesso.
Art. 4
Le elezioni si svolgono all’inizio di ogni anno
sociale. Si vota su scheda unica: una preferenza per il presidente, due
per il consiglio di gestione, tre per il comitato scientifico. In caso di
parità tra due o più soci risulta eletto il più anziano per iscrizione o,
ancora, per età. Sussiste l’incompatibilità fra due cariche sociali.
Art. 5
In caso di dimissioni da qualunque carica elettiva
subentra alla stessa, fino allo scadere dell’anno sociale, il primo dei
non eletti. In caso di dimissioni del segretario, il presidente provvede
immediatamente alla nomina del nuovo ed è tenuto a darne comunicazione
nella successiva assemblea.
Art. 6
Il presidente redige, alla fine di ogni anno sociale,
la relazione sulle attività svolte. In caso di sua assenza svolge funzioni
di vicepresidente il membro del consiglio di gestione più anziano per
iscrizione ovvero per età.
Art. 7
Oltre al bilancio, anche la relazione contabile e la
relazione del presidente vanno approvate entro la fine di ogni anno
sociale.
Art. 8
Il segretario provvede alla redazione, su apposito
registro, dei verbali delle assemblee e aggiorna l’elenco dei soci;
gestisce il protocollo dei documenti e si occupa di informare i soci degli
appuntamenti e della loro posizione sociale.
Art. 9
Il consiglio di gestione si riunisce almeno una volta a
quadrimentre e provvede alla verifica dei conti e della situazione delle
quote sociali, che è incaricato di risquotere e consegnare al segretario.
Redige, insieme al bilamcio, la relazione contabile alla fine di ogn
esercizio sociale.
Art. 10
Il comitato scientifico tiene e aggiorna un archivio
del materiale riguardante le attività svolte (fotografie, filmati e
registrazioni, manifesti e volantini, etc.) ed è responsabile della
biblioteca dell’associazione. Può avvalersi della collaborazione e della
consulenza di quanti possano essere utili allo studio e alla promozione
delle varie iniziative.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente
dopo la sua approvazione